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Comunicato stampa a cura dal CAF per i cittadini italiani residenti all'estero: la situazione attuale.
La risoluzione ministeriale n. 12 ha chiarito anche l'esenzione nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero proprietari o aventi diritti reali su un immobile in Italia. Il cittadino italiano residente all'estero che possiede un immobile non locato ovvero non utilizzato, in un comune dello stato italiano, ai tIni ICI può trovarsi in una delle seguenti situazioni:
Ne consegue che il contribuente potrà usufruire della detrazione di € 103,29, e nel calcolo verrà applicata l'aliquota ridotta prevista dal Comune nella delibera per il 2008.
Eccezione aill'esenzione per gli immobili accatastati di categoria A1, A8, A9 adibiti ad abitazione principale
Gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 sono esclusi dall'esenzione ICI sia che siano adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, sia che siano assimilati da regolamento ad abitazione principale. Per queste unità immobiliari continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992 per esplicita previsione del D.L. n. 93 del 27 maggio2008.
A tal proposito si precisa:
1) l'aliquota da applicare sul relativo imponibile è quelle prevista dal comune che comunque ha la potestà di deliberare aliquote ridotte;
2) la detrazione spettante corrisponde a 103,29 ovvero quella deliberata dal comune, eventualmente facendo anche riferimento alla categoria catastale.
Coordinamento CAF/Svizzera
Francesco Miceli
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